Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.